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Tabelle di MilanoIl Tribunale di Milano ha varato le nuove “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale“, meglio note come Tabelle di Milano o Tabelle Milanesi.

A cosa servono le Tabelle di Milano?

Le Tabelle di Milano contengono i parametri più utilizzati per quantificare il risarcimento che spetta a chi ha subito un danno non patrimoniale risarcibile.

Parametri che costituiscono un punto di riferimento per gli addetti ai lavori.

Le Tabelle sono ideate perché i Giudici possano avere un criterio economico per condannare il responsabile del danno al pagamento di una somma risarcitoria.

Tali parametri sono un punto di riferimento anche per gli avvocati esperti in responsabilità civile e per i liquidatori delle compagnie assicurative.

Tali tabelle si applicano nei casi in cui il danno non dipenda dalla circolazione stradale (per esempio in caso di infortuni sul lavoro) e nei casi in cui, pur dipendendo dalla circolazione stradale, le lesioni siano di grave entità.

In tali casi, che si tratti della trattativa per il risarcimento in via stragiudiziale tra l’avvocato e il liquidatore di turno, o della sentenza del Giudice, i parametri adottati per la quantificazione del danno sono mutuati dalle Tabelle di Milano.

Cosa cambia con le nuove Tabelle di Milano 2018?

Le nuove Tabelle di Milano hanno innanzitutto la funzione di aggiornare in termini di rivalutazione gli importi già presenti nelle precedenti Tabelle del 2014.

In questo caso, inoltre, le nuove Tabelle Milanesi recepiscono anche quattro nuove voci di danno non patrimoniale che la giurisprudenza da qualche tempo riconosce.

Le nuove voci di danno previste dalle nuove Tabelle di Milano sono:

  1. il danno da “premorienza”;
  2. il danno cd. “terminale”;
  3. il danno da diffamazione a mezzo stampa;
  4. il danno ex art. 96 c.p.c., ossia il danno causato da cd. “lite temeraria”, da chi abbia agito o si sia difeso in un giudizio civile con mala fede o colpa grave.

Il danno da “premorienza” o “danno biologico intermittente”

Il danno da “premorienza”, anche detto “danno biologico intermittente”, si verifica quando il danneggiato muore prima che gli sia stato risarcito il danno, per cause del tutto indipendenti.

La morte del danneggiato fa venir meno il presupposto sulla base del quale viene calcolato il risarcimento del danno biologico permanente.

Il risarcimento del danno biologico, infatti, si basa proprio sulla presunzione che la persona lesa si troverà a convivere con gli esiti del danno subito per il resto della propria vita.

In quest’ottica, a parità di danno, più la persona è giovane, più è alto il risarcimento.

Per anni si è discusso se e in che misura il risarcimento del danno da premorienza potesse essere preteso dagli eredi.

Negli ultimi anni i Giudici hanno sempre più spesso riconosciuto il diritto al risarcimento di tale danno.

Si è quindi aperta una diatriba in ordine alla quantificazione del danno, che ora il Tribunale di Milano sembra risolvere con le nuove Tabelle 2018.

Il criterio scelto dalle Tabelle di Milano prescinde dall’età del danneggiato e si poggia invece sull’idea che la sofferenza del danneggiato sia stata più elevata nei primi anni immediatamente successivi, per andare diminuendo negli anni successivi.

 Il danno “terminale”

Il danno cd. “terminale” è il danno che la vittima di lesioni mortali soffre quando la morte non sia immediata, ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dal verificarsi del danno.

Il danno della vittima per l’agonia che precede la morte è riconosciuto da tempo dai Giudici, che lo liquidavano nei modi più disparati.

Le Tabelle di Milano tentano quindi di portare ordine ed uniformità, rendendo certo e predeterminabile tale danno.

Un buon uso di tali tabelle potrà anche agevolare la liquidazione del danno “terminale” in via stragiudiziale, sgravando i Tribunali del relativo contenzioso.

Il Tribunale di Milano riassume nelle proprie tabelle i seguenti criteri:

  1. Unitarietà del “danno terminale”: ricomprende ogni voce di danno biologico temporaneo risarcibile;
  2. Durata limitata: oltre un numero massimo di 100 giorni si ritiene che il danno risarcibile torni ad essere il danno biologico permanente ordinario che si sommerà all’ordinario danno biologico temporaneo;
  3. Coscienza: la vittima deve essere cosciente e consapevole dell’essere in fine della propria vita;
  4. Intensità decrescente e metodo tabellare: poiché pare scientificamente provato che il danno tenda a decrescere con il passare del tempo, il risarcimento avviene con metodo tabellare che assegna un risarcimento decrescente dal primo all’ultimo giorno di agonia;
  5. Personalizzazione: dal quarto giorno la valutazione giornaliera del danno può essere personalizzata in relazione alle circostanze del caso sino ad un aumento massimo del 50%;
  6. Valori convenzionali: le tabelle tengono conto dei parametri già adottati dai Giudici, distinguendo il danno terminale da quanto liquidato in caso di morte immediata.

Il danno da diffamazione a mezzo stampa

Dopo aver esaminato 89 sentenze emesse dai Tribunali di Milano, Roma e di altre città distribuite tra nord, centro e sud Italia, le Tabelle di Milano tentano di uniformare la quantificazione del risarcimento dovuto alla vittima del reato di diffamazione a mezzo stampa.

La notorietà del diffamante e le cariche pubbliche o professionali ricoperte dal diffamato, oltre alla natura e la reiterazione della condotta, al mezzo usato ed alla risonanza mediatica creata sono alcuni dei criteri scelti per determinare l’entità del risarcimento.

Sulla base di tali criteri sono stati varati i seguenti parametri:

  1. Tenue gravità della diffamazione: danno liquidabile da Euro 1.000 ad Euro 10.000;
  2. Modesta gravità della diffamazione: danno liquidabile da Euro 11.000 ad Euro 20.000;
  3. Media gravità della diffamazione: danno liquidabile da Euro 21.000 ad Euro 30.000;
  4. Elevata gravità della diffamazione: danno liquidabile da Euro 31.000 ad Euro 50.000;
  5. Eccezionale gravità della diffamazione: danno liquidabile in importo superiore Euro 50.000.

Il danno da “lite temeraria”

La cd. “lite temeraria” è definita dall’art. 96 del codice di procedura civile come “Responsabilità aggravata”.

Secondo la norma, se risulta che la parte che ha perso che ha perso la causa ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su richiesta dell’altra parte, condanna, oltre che alle spese del giudizio, anche al risarcimento dei danni che liquida in sentenza.

Secondo le Tabelle di Milano, il danno viene liquidato sostanzialmente utilizzando i medesimi criteri usati dal giudice per la liquidazione del compenso.

Salvo che in quest’ultimo caso , le novità introdotte dalle nuove Tabelle milanesi serviranno verosimilmente anche a ridurre i contenziosi.

Sino ad oggi, infatti, in assenza di parametri riconosciuti, chi vantava il diritto al risarcimento di un danno da “premorienza” o “terminale” doveva rivolgersi ad un Tribunale per ottenerne riconoscimento e quantificazione.

Parametri certi ed univoci aiutano e favoriscono la trattazione del danno anche in via stragiudiziale, senza cioè che sia necessario ricorrere ad un giudice.

La trattazione del risarcimento da parte dell’avvocato esperto nella trattazione dei danni gravi dovrebbe essere quindi ulteriormente favorita.

Il risarcimento del danno grave in via stragiudiziale potrà ora essere perseguita anche per le voci di danno che richiedevano in precedenza la quantificazione del Giudice.

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risarcimento del danno non patrimonialeIl risarcimento del danno non patrimoniale è soggetto a dibattiti giurisprudenziali sempre aperti ed è perciò materia complessa in continua evoluzione.

Senza avere la pretesa di esaurire l’argomento, cerchiamo in questo articolo di spiegare nel modo più semplice possibile quando è dovuto e come si calcola il risarcimento del danno non patrimoniale.

Quando è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale?

A differenza del risarcimento del danno patrimoniale, del quale abbiamo già parlato in questo blog, il risarcimento del danno non patrimoniale, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 2059 del codice civile, si attua solo nei casi determinati dalla legge.

Ma quali sono i casi determinati dalla legge?

Il caso previsto dalla legge che indubbiamente viene più spesso invocato è il caso in cui la lesione subita dal danneggiato derivi da un fatto di reato.

L’articolo 185 del codice penale, infatti, prevede espressamente che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole“.

Tutti sanno che a seguito di un sinistro stradale, la persona che abbia subito una lesione ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito, ma pochi sanno cosa determina questo diritto.

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla persona che subisca una lesione fisica, per esempio, in un sinistro stradale o anche in un infortunio sul lavoro, sorge in conseguenza del reato di lesioni personali di cui si rende artefice il responsabile del danno.

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale si fonda quindi su un fatto di reato, ma sorge  indipendentemente dal fatto che il reato sia stato oggetto di una denuncia-querela da parte del danneggiato.

E’ infatti sufficiente che il fatto dannoso si possa qualificare come fatto di reato e non serve una condanna penale perché il danneggiato possa vantarne il risarcimento.

Quale danno può essere risarcito e come si calcola il risarcimento?

Il risarcimento del danno non patrimoniale ha la funzione di riparare a qualunque tipo di compromissione, fisica o morale, che il danneggiato abbia dovuto sopportare in conseguenza di un fatto illecito.

Sebbene il danno non patrimoniale abbia natura unitaria, convenzionalmente si distingue in danno biologico, danno morale e danno esistenziale anche allo scopo di descrivere il tipo di danno subito e di effettuare una più agevole quantificazione dello stesso.

Il danno biologico

Il danno biologico è la lesione – che può essere temporanea o permanente – alla integrità fisica o psichica della persona, che possa essere accertata da un medico e che produce un effetto negativo sulle attività quotidiane e vita sociale e di relazione del danneggiato.

Il danno biologico prescinde dal reddito della persona danneggiata e dalla sua capacità produttiva, che incidono invece sul danno patrimoniale.

Il danno morale

Il danno morale è una voce del danno non patrimoniale che rappresenta la sofferenza soggettiva e il turbamento emotivo causati al danneggiato dal fatto illecito subito.

Il danno esistenziale

Il danno esistenziale è così denominato perché identifica il danno all’esistenza stessa della persona danneggiata, che si può oggettivamente accertare, in quanto consiste un un peggioramento della qualità di vita, a causa dell’alterazione delle sue abitudini e degli assetti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse.

La quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale è frutto di una convenzione, non essendo possibile attribuire un prezzo al dolore di una persona.

Fatta tale doverosa precisazione, vediamo come si calcola il risarcimento del danno non patrimoniale.

La legge n. 57 del 2001 ha previsto espressamente la quantificazione del risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale, ma tale previsione è limitata al solo danno biologico che abbia prodotto lesioni permanenti in misura non superiore al 9% (cd. micropermanenti) e al danno biologico temporaneo relativo ed è limitata appunto ai soli danni prodotti da sinistri stradali.

E’ infatti doveroso precisare che non esiste in Italia una normativa organica che disciplini il risarcimento del danno non patrimoniale, la cui quantificazione, quando il danno è grave (cd. macropermanenti) o non deriva dalla circolazione stradale, è lasciata al libero apprezzamento del giudice.

Al fine di dare un minimo di organicità alla quantificazione di tale danno, tuttavia, alcuni Tribunali, tra i quali il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Roma, hanno prodotto tabelle volte a fornire al Giudice un criterio più o meno uniforme per la quantificazione del danno non patrimoniale, rapportandolo all’entità della lesione fisica subita dal danneggiato in termini percentuali ed all’età del soggetto danneggiato.

Tanto più è giovane il soggetto danneggiato e tanto più grave è la lesione subita, tanto maggiore sarà l’entità del risarcimento riconosciuto.

Nella seduta del 21/03/2017 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n° 1063-A recante “Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale”.

In disegno di legge è quindi ora al vaglio del Senato e la materia sarà quindi presto rivoluzionata nell’ottica di uniformare i risarcimenti.