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Proprietà intellettuale: quasi tutti i social media, siti di e-commerce e motori di ricerca adottano procedure che consentono ai titolari di un diritto di privativa di segnalare abusi commessi in rete.

Il fine ultimo, ovviamente, è quello di scongiurare di essere coinvolti in azioni legali per concorso nell’illecito insieme al proprio utente e cliente.

Vediamo quali strumenti gratuiti offrono il principale sito di e-commerce (Amazon) e il sociale network più diffuso (Facebook).

Amazon ha lanciato un sistema denominato “Brand Registry” che consente ai titolari di marchi di intercettarne l’utilizzo non autorizzato.

Quanto sopra avviene mediante una ricerca per testo o per immagini.

La registrazione a tale registro ha il beneficio di ridurre la possibilità di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e fornire maggiore autorità al marchio stesso.

Attualmente possono essere iscritte a tale Registro marchi verbali e marchi figurativi con elementi verbali.

Altro sistema idoneo a tutelare i diritti di proprietà intellettuale è quello creato da Facebook.

Il social network più famoso del mondo viene sempre più spesso utilizzato dalle aziende per pubblicizzare i propri prodotti.

Lo strumento offerto è denominato “Commerce & Ads IP Tool”.

Tale sistema costituisce uno strumento con un’interfaccia che consente all’utente di svolgere alcune operazioni molto efficaci.

Per esempio, è possibile cercare nel testo e nel titolo delle inserzioni post su Marketplace e annunci di vendita nei gruppi, per verificare se un marchio registrato è stato menzionato.

Analizza i risultati e identifica eventuali contenuti che potrebbero violare diritti di proprietà intellettuale.

Segnala, infine, i contenuti direttamente a Facebook.

Il sistema consente, inoltre, di ordinare e filtrare i risultati di ricerca per trovare solo i contenuti che l’utente desidera analizzare e per segnalare tali contenuti singolarmente o in gruppo.
Per richiedere l’accesso a “Commerce & Ads IP Tool” è necessario compilare un’apposita domanda di iscrizione.
In conclusione, per le aziende che vogliono tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale gli strumenti grautiti sopra descritti possono risultare certamente utili.
Salva la possibilità, in ogni caso, di attivare servizi di web watching più strutturati e sistematici a pagamento.
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La decisione della Corte di Giustizia Unione Europera del 17.3.2016 affronta il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

440_16_50133_0In passato, la violazione di un diritto su un bene immateriale era una questione che veniva interamente ricondotta ad un problema di responsabilità civile, che la giurisprudenza affrontava liquidando i danni in maniera perlopiù simbolica.

Per un lungo periodo di tempo il rimedio risarcitorio basato sulla responsabilità del codice civile ha rappresentato l’unica soluzione disponibile al problema della contraffazione.

Muovendo dalla rilevata inadeguatezza del tradizionale sistema risarcitorio basato su tale responsabilità , verso la fine degli anni ’50 sono state avanzate le prime proposte di affiancamento dei rimedi restitutori a quelli risarcitori nella lotta alla contraffazione.

Dinnanzi all’insoddisfacente ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali liquidati dall’autorità giudiziaria, si iniziò a fare riferimento nella pratica allo sfuggente elemento del danno morale, con il proposito di integrare la carente entità dei danni liquidati. In tal modo aprendo la strada alla valutazione di elementi non patrimoniali nella quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale da violazione di un diritto di proprietà industriale.

In quest’ottica, la Direttiva enforcement (Dir. 2004/48/CE, del 29 aprile 2004), ha segnato un punto significativo in materia di riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale a livello comunitario.

In caso di violazione consapevole o colposamente inconsapevole, il titolare può optare per una liquidazione effettuata tenendo conto (A) “di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto della violazione”. Altrimenti il soggetto leso può prescegliere il metodo di quantificazione dei danni (B) secondo il quale gli stessi vanno calcolati in misura forfettaria, tenendo conto dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

La questione sottoposta all’attenzione del Giudice comunitario riguardava la possibilità di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale previsto da (A) pur avendo optato per la metodologia di calcolo dei danni patrimoniali sub (B).

Il Giudice comunitario risponde affermativamente, determinandosi a favore della necessità di riconoscere il risarcimento del danno morale anche nel caso di quantificazione del danno secondo il modello di calcolo forfettario.

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