Tamponamento a catena: di chi è la colpa?

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tamponamento a catena
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Chi è il responsabile di un tamponamento a catena?

La risposta non è scontata come si potrebbe pensare.

Bisogna, innanzitutto, precisare che, quando lo scontro avviene fra due soli veicoli, si ha un tamponamento “semplice”.

Si parla di tamponamento “a catena” solo quando ad essere coinvolti sono 3 o più veicoli.

In tal caso, inoltre, bisogna fare un’altra precisazione e distinguere fra due ipotesi.

Il tamponamento a catena, infatti, può avvenire tra:

  • veicoli in movimento;
  • veicoli fermi in colonna.

A seconda del caso che si verifica, è applicabile una norma diversa e, quindi, diverse sono le conseguenze.

Tale distinzione è riconosciuta anche dalla giurisprudenza, che si è espressa in più occasioni su tale argomento.

L’ultima recente pronuncia è intervenuta con l’ordinanza n. 15788 del 15.06.2018.

Tamponamento a catena fra veicoli in movimento

Nell’ipotesi di tamponamento a catena fra veicoli in movimento è applicabile l’art. 2054, 2 comma, del codice civile.

La norma recita: “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.

In questo caso, pertanto, sia il tamponante che il tamponato (che a sua volta è anche tamponante del veicolo che lo precedeva) sono ritenuti colpevoli in egual misura.

Si presume, infatti, che entrambi non abbiano mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precedeva.

Per liberarsi della colpa, devono provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tamponamento a catena fra veicoli fermi in colonna

In questo secondo caso, invece, è applicato l’art. 2043 del codice civile che obbliga colui che ha commesso un fatto, dal quale deriva un danno ingiusto ad altri, a risarcire tale danno.

Il responsabile, pertanto, in questa seconda ipotesi, è un unico soggetto: il conducente che ha avviato “la catena”, tamponando da dietro l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

In questo senso si è espressa anche la Cassazione con l’ordinanza sopra richiamata.

La Suprema Corte ha, infatti, osservato che che nel corso della causa era stato accertato che i veicoli coinvolti nel tamponamento a catena “procedevano lentamente ed erano incolonnati” ed anche che un altro veicolo era sopraggiunto ad alta velocità.

Ha quindi ritenuto che il principio da applicare fosse quello contenuto nel’art. 2043 c.c., in forza del quale unico responsabile doveva ritenersi il conducente del veicolo sopraggiunto, che aveva “scatenato” il tamponamento.

Il risarcimento dei danni, quindi, dovrà essere richiesto a tale soggetto ed alla sua assicurazione.