Tempestività della contestazione disciplinare

,
Tempo di lettura: 2 minuti

La tempestività della contestazione disciplinare è un requisito necessario per la validità del procedimento disciplinare e quindi della sanzione applicata.

tempestivita-contestazione-disciplinareAnzitutto, la regola generale è:

la contestazione dell’infrazione disciplinare deve avvenire immediatamente e tempestivamente.

Tale regola è finalizzata a garantire la tutela del diritto di difesa del lavoratore. Ciò per evitare che trascorra troppo tempo e il lavoratore non sia nelle condizioni di ricordarsi i fatti e giustificarsi.

Alcuni CCNL prevedono dei termini precisi entro i quali l’azienda è tenuta a comunicare la contestazione disciplinare.

Ad esempio, il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede che la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore “tassativamente” entro 20 giorni dalla data in cui l’azienda è venuta a conoscenza del fatto contestato.

Quindi, l’azienda deve anzitutto verificare se il CCNL applicato prevede termini da rispettare per comunicare la contestazione disciplinare.

In tal caso, i termini indicati dal CCNL vanno rispettati.

Se il CCNL nulla dispone, vale la regola generale: l’azienda deve contestare le infrazioni tempestivamente, non appena ne ha conoscenza.

La giurisprudenza è intervenuta in più occasioni su quest’ultimo punto, precisando che il requisito della tempestività della contestazione disciplinare va interpretato in senso relativo, tenendo conto delle particolarità del caso concreto alla luce dei principi di buona fede e correttezza nel rapporto di lavoro, in particolare, quando l’accertamento del comportamento del lavoratore richiede del tempo oppure quando la complessità della struttura aziendale comporta l’esigenza di un maggior tempo per la comunicazione della contestazione.

Un recente caso trattato dalla giurisprudenza conferma tale orientamento.

La questione riguarda un datore di lavoro che ad aprile 2015 ha comunicato al lavoratore una contestazione disciplinare per un fatto accaduto oltre un mese prima. In particolare, in data 23 e 28 febbraio 2015, dopo aver ottenuto due permessi per assistenza a persona invalida (L. 104/92), il lavoratore si era assentato dal lavoro, senza però svolgere alcuna prestazione di assistenza, ma altra attività personale. Ne seguiva il licenziamento del lavoratore.

Il lavoratore impugnava il licenziamento eccependo, tra l’altro, la tardività della contestazione, perché comunicata ad oltre un mese dai fatti.

Il datore di lavoro giustificava il tempo trascorso tra i fatti contestati e la comunicazione della contestazione disciplinare, in ragione del tempo necessario per effettuare gli accertamenti da parte dell’agenzia investigativa che aveva incaricato. Inoltre, essendo in corso controlli anche su altri lavoratori, l’azienda non poteva vanificarli comunicando una contestazione ad un lavoratore in modo anticipato rispetto alla conclusione dei controlli su tutti gli altri.

Il Giudice, valutando il caso concreto, ha ritenuto ragionevole il tempo trascorso in ragione degli accertamenti effettuati, dando ragione all’azienda. (Trib. Genova Sez. lavoro, Sent., 17-05-2016)

Se sei un’azienda alle prese con la gestione del personale e vuoi saperne di più clicca qui.