Tentativo di conciliazione obbligatorio in caso di licenziamento per motivo oggettivo

tentativo di conciliazione obbligatorio
Tempo di lettura: 2 minuti

tentativo-di-conciliazione-obbligatorioChe cosa è e quando si applica il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto per i casi di licenziamento per motivo oggettivo?

Il tentativo di conciliazione obbligatorio è una procedura che, ricorrendo alcuni presupposti, deve essere obbligatoriamente effettuata prima di procedere ad un licenziamento per motivo oggettivo (ossia, quello determinato da ragioni che non dipendono dal comportamento del lavoratore come ad esempio quello motivato da riorganizzazione aziendale, soppressione della mansione, sopravvenuta infermità).

Quando le aziende sono tenute al rispetto di questa procedura? Sono tenute ad avviare il tentativo di conciliazione obbligatorio le aziende con più di 15 dipendenti, salvo nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti a cui si applicano le norme sulle tutele crescenti;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi appalto ai quali siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione delle clausole contenute nei CCNL che garantiscano la continuità dell’occupazione;
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Come si svolge il tentativo di conciliazione obbligatorio?

In pratica, l’azienda deve inviare una comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro, in precedenza chiamato DTL Direzione Territoriale del Lavoro) e al lavoratore, dando notizia dell’intenzione di interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente.

Nel sito internet dell’ITL, nella sezione modulistica, è scaricabile il modulo prestampato relativo proprio a questa comunicazione. Il modulo contiene dei campi da compilare relativi all’indicazione delle parti, al rapporto di lavoro, alle motivazioni del licenziamento e alle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.

Ricevuta la comunicazione, l’ITL provvede a trasmettere nel termine di 7 giorni la convocazione del datore di lavoro e del lavoratore.

All’incontro fissato viene verificata la possibilità di raggiungere un accordo sulla risoluzione del rapporto o l’applicazione di altre soluzioni come eventualmente l’assegnazione ad altre mansioni.

Se l’accordo viene raggiunto, le condizioni concordate vengono scritte in un verbale e in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il lavoratore, se ne ha i requisiti, potrà ottenere l’indennità di disoccupazione.

Se invece non si raggiunge alcun accordo, il datore di lavoro è a quel punto libero di comunicare il licenziamento. Parimenti, se l’ITL non provvede a trasmettere la convocazione entro il termine di 7 giorni il datore di lavoro può procedere con la comunicazione del licenziamento.

Se sei un’azienda alle prese con la gestione del personale e vuoi saperne di più clicca qui.