Trasferimento di azienda

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trasferimento di azienda
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In materia di trasferimento di azienda, il divieto di concorrenza sancito dall’art. 2557 c.c. prescrive che colui che cede la propria azienda debba astenersi, per cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

trasferimento-di-aziendaQuesta l’ipotesi base.

Divieto di concorrenza: nella pratica ci si domanda se tale divieto  si possa applicare anche ad altre fattispecie, diverse dal classico trasferimento di azienda, ma che – nella sostanza – possono tutelare i medesimi interessi.

L’opinione (maggioritaria) favorevole a tale applicazione “estesa” risiede nel fatto di considerare la norma dettata in materia di trasferimento di azienda una prescrizione di carattere non eccezionale.

La clientela dell’impresa deve seguire le sorti dell’azienda, sia che questa venga trasferita o data in godimento,  sia che venga restituita al proprietario al termine del contratto di affitto.

Chi riceve l’azienda, pertanto, deve fare affidamento sull’assenza di concorrenza da parte del suo dante causa.

L’iniziativa economica dell’acquirente non deve andare svilita dal suo dante causa, il quale ha acquisito un indubbio patrimonio di conoscenze consolidate proprio nel settore economico in cui ha operato e nel quale si appresta ad operare il cessionario.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’affittuario di un’azienda restituisca l’azienda medesima al proprietario, a seguito della naturale conclusione del contratto di affitto.

La Cassazione si è espressa nel senso di far operare, anche in tal caso, il divieto vigente per l’ipotesi del trasferimento di azienda, sostenendo che tale divieto debba operare in tutti i casi in cui vi sia sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa.

Più recentemente le medesime ragioni di tutela sono emerse a sostegno dell’applicabilità del divieto di concorrenza ai casi di cessione di partecipazioni societarie.

Tuttavia, a titolo di completezza, va detto che nel panorama giurisprudenziale italiano si rinvengono anche posizioni nettamente contrarie all’applicazione analogica del divieto dettato in materia di trasferimento di azienda.

La ragione principale che alimenta tali voci “fuori dal coro” è incentrata, sostanzialmente, sul carattere “eccezionale” del divieto di cui all’art. 2557 c.c., la cui interpretazione analogica contrasterebbe con il principio costituzionale della libera iniziativa economica.

Tale rilievo, in realtà, non pare cogliere nel segno:il divieto di concorrenza costituisce, già di per sè, un limite intrinseco al principio di libera iniziativa economica, con l’obiettivo di escludere quella che viene definita concorrenza cd. “differenziale”.

La concorrenza differenziale è quella di un soggetto che, grazie alle informazioni acquisite, riuscirebbe ad operare in un’ingiustificata posizione di vantaggio, alterando illegittimamente il mercato concorrenziale.

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