Software: quale tutela giuridica?

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Abuso di connessione internet
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Il software rappresenta l’esempio più evidente della nuova tendenza espansionistica della proprietà intellettuale.

Abuso di connessione internetI software trovano immediata protezione nel diritto d’autore, per il semplice fatto della loro creazione.

Possono anche ottenere una tutela come brevetto nel caso in cui vadano a realizzare una nuova utilità di natura tecnica.

Quello che ancora oggi viene sottovalutato è che la possibile coesistenza di questi regimi di tutela può creare dei problemi.

Il software è uno strumento tecnico che può essere impiegato sia per la realizzazione di un programma per computer, sia per la realizzazione di un’invenzione tecnica.

Se il mezzo utilizzato è il medesimo, il bene intellettuale può assumere infatti una fisionomia differente.

La tutela del diritto d’autore rimane per il software inteso come programma per leaboratore elettronico (computer, tablet, smartphone).

Di contro, il software inteso come invenzione informatica può essere tutelato da un brevetto.

Nella pratica, tuttavia, non è sempre facile scindere tali differenti aspetti e, in tali casi, possono sorgere diversi problemi.

Ad esempio, il software come diritto d’autore è immediatamente tutelabile, all’atto medesimo della sua creazione.

Invece, un programma che vuole diventare brevetto necessita di determinate e specifiche formalità costitutive, senza le quali il brevetto non esiste.

Può accadere che mentre un software privo di profili inventivi ben può essere oggetto di esclusiva tutela autoriale, un’invenzione di software sarà anch’essa immediatamente soggetta alla tutela autoriale, anche se l’inventore non sia interessato.

Non solo: potrebbe anche verificarsi una situazione in cui la commercializzazione di un programma coperto da diritto di autore violi, perchè magari lo incorpora inconsapevolmente, altro brevetto di software.

I problemi nascenti dalla possibilità di avere tutele distinte, facenti capo a soggetti diversi su porzioni del medesimo bene, vengono amplificati se concepiti all’interno di un’azienda.

Nelle cosiddette invenzioni di servizio e di azienda i diritti derivanti dall’invenzione competono al datore di lavoro, salvo il diritto del lavoratore all’equo premio nella seconda ipotesi.

Di gran lunga più problematica l’ipotesi della cosiddetta invenzione occasionale, cioè quell’invenzione fatta dal lavoratore al di fuori dell’ambito delle sue mansioni di lavoro.

In tale ultima ipotesi potremmo trovarci di fronte a una titolarità disgiunta: il diritto di autore spetterebbe al datore di lavoro, mentre il diritto al brevetto spetterebbe all’inventore.

In conclusione, mettere nero su bianco “cosa” spetta a “chi” risulta, ancora una volta, la migliore soluzione per evitare di finire in Tribunale.

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