Tutela penale del know how
Tutela penale del know how: di cosa si tratta?
Approfondiamo l’argomento.
Il termine know how rappresenta l’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa.
Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è valutato in relazione all’ammontare degli investimenti richiesti per la sua acquisizione.
Il know how è fondamentale poichè si traduce nella capacità dell’impresa a restare sul mercato e a far fronte alla concorrenza dei competitors.
Dal punbto di vista civilistico, il know how è tutelato dal Codice di proprietà intellettuale, di recente modificato dal D.Lgs. n. 63 del 2018.
La tutela penale del know how, invece, è contenuta principalmente negli artt. 622 e 623 c.p.
Tali norme, rispettivamente, sanzionano la rivelazione o l’impiego di segreti professionali, oppure di segreti scientifici o industriali.
L’art. 622 c.p. punisce la rivelazione del segreto professionale e prevede che costituisca violazione della norma rendere noti fatti, circostanze, informazioni, notizie la cui diffusione potrebbe creare nocumento alla persona che si è rivolta al professionista (per esempio giornalista, medico, avvocato e/o commercialista).
Affinchè il reato si concretizzi è sufficiente che la violazione del segreto possa comportare un danno o un pregiudizio (morali, materiali, esistenziali) alla persona offesa.
L’art. 623 c.p.c. punisce chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, di notizie destinate a rimanere segrete, scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto.
Il bene giuridico tutelato in questa fattispecie incriminatrice è proprio quello attinente a scoperte scientifiche oppure a metodi di produzione, di fabbricazione etc.., che servono per raggiungere un certo risultato.
Un ultima precisazione: entrambe le fattispecie di reato sono punibili esclusivamente a querela di parte.
Tale previsione, senza dubbio, giustifica la ritrosia da parte della magistratura a svolgere indagini, spesso complesse e dispendiose, con il confreto rischio che qualsiasi risultato sia poi vanificato da accordi tra le parti.