Valutazione della proporzionalità del licenziamento disciplinare per ingiurie e minacce
Un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione ci consente di tornare sul tema del principio della proporzionalità del licenziamento rispetto all’infrazione disciplinare addebitata al dipendente.
Il caso affrontato dai Giudici riguarda il licenziamento comunicato dal titolare di una pasticceria al proprio dipendente.
Era accaduto che il titolare aveva pagato al dipendente la retribuzione del mese precedente, consegnandogli un assegno il giorno venerdì ad un orario in cui le banche erano ormai chiuse.
Il dipendente si è infuriato e ne è sorta una lite.
Nel corso della lite, il dipendente si era rivolto al proprio titolare con ingiurie e minacce di scontro fisico. Erano presenti i clienti in sala della pasticceria e i colleghi.
A fronte di tale episodio, il titolare della pasticceria avviava un procedimento disciplinare, ultimato con il licenziamento per giusta causa.
Secondo la pasticceria, infatti, la condotta del dipendente era talmente grave, anche per essere avvenuta alla presenza dei clienti e dei colleghi, da confermare la proporzionalità del licenziamento.
Ritenendo ingiusto il provvedimento, il dipendente avviava un giudizio per accertare l’illegittimità del licenziamento.
Nel corso del giudizio sono risultati provati i fatti contestati al dipendente.
I Giudici hanno, quindi, valutato la proporzionalità del licenziamento.
Per fare ciò hanno dato rilievo alle circostanze del caso concreto, ed in particolare:
- la reazione scomposta del dipendente, le ingiurie e le minacce di scontro fisico rivolte al titolare;
- la presenza di clienti e colleghi, con danno all’immagine dell’azienda.
- il “disvalore ambientale” del comportamento tenuto dal dipendente, idoneo a diventare per i colleghi più giovani un modello diseducativo e un disincentivo all’adempimento degli obblighi di lavoro e al reciproco rispetto.
I Giudici pertanto hanno applicato il principio secondo cui la proporzionalità tra fatto contestato al dipendente e licenziamento non va effettuata in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanza del caso concreto.
Il giudizio sulla proporzionalità di una sanzione disciplinare va effettuato con riferimento alle circostanze del caso concreto.
I Giudici hanno quindi dato ragione al datore di lavoro, confermando la proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità dell’infrazione disciplinare contestata (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15.09.2017, n. 21506).
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