Variazione provvigioni: proposta non è giusta causa per l’agente (ma l’azienda deve aspettare)

variazione provvigioni
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Variazione provvigioni da parte dell’azienda, ma anche degli altri elementi del contratto come zona, clienti, prodotti.

variazione provvigioniCi sono due modi per attuarla.

Il primo è quello “unilaterale” previsto dagli Accordi Economici Collettivi di riferimento (di regola, Industria art. 2 o Commercio art. 3), che prevedono che l’azienda possa comunicare unilateralmente la variazione, senza cioè sia prevista la firma per accettazione da parte dell’agente.

In questo caso, la variazione provvigioni produce i suoi effetti (immediati o differiti a seconda che venga concesso o meno il preavviso previsto dall’A.E.C.) appena ricevuta dall’agente, senza che l’agente debba far nulla per accettarla. Solo se variazione supera le soglie previste, l’agente sarà onerato di comunicare che non intende accettarla, ma altrimenti l’azienda non deve attendere nessuna risposta da parte dell’agente (per verificare quali sono le soglie leggi qui )

Queste comunicazioni unilaterali dovrebbero quindi avere come oggetto della comunicazione: “Variazione unilaterale di provvigione ai sensi dell’Accordo Economico Collettivo” e non devono prevedere nel documento lo spazio per la firma per accettazione da parte dell’agente.

Con questo tipo di comunicazione, l’azienda ha il vantaggio di non dover richiedere nè aspettare la firma per accettazione da parte dell’agente per attuarle, ma lo svantaggio di dover far bene i propri conti rispetto alle soglie di incidenza ed di esporsi al rischio che, se la variazione supera una certa soglia, l’agente possa considerare risolto l’intero contratto di agenzia e richiedere le indennità.

Il secondo modo invece è quello “consensuale”, cioè quello che parte con una “proposta” di variazione da parte dell’azienda e che richiede una “accettazione” espressa da parte dell’agente.

In questo caso, diversamente dall’altro, la variazione non produce alcun effetto quando viene ricevuta dall’agente. Fino a quando cioè l’agente non restituisce il documento firmato per accettazione, la variazione non può dirsi accettata nè l’azienda può applicarla.

In altre parole, l’azienda che scelga di chiedere la firma per accettazione da parte dell’agente, anzichè procedere con una variazione unilaterale, fino a quando non riceve il documento sottoscritto non dovrebbe attuare nessuna variazione.

Scegliendo questa modalità, l’azienda ha il vantaggio di poter proporre variazioni e preavvisi che non devono sottostare alle regole dell’A.E.C., e quindi l’azienda non deve fare riferimento alle soglie o al preavviso dell’A.E.C. (perchè consensualmente le parti possono di regola modificare il contratto di agenzia come vogliono),  ma ha lo svantaggio che non può attuarle fino a quando non ha raccolto la firma per accettazione.

Variazione provvigioni: la comunicazione unilaterale e la “proposta” producono effetti diversi

Va precisato che si tratta di “proposta” di variazione (e non di una comunicazione “unilaterale”) tutte le volte in cui in fondo al documento sottoposto all’agente l’azienda prevede la firma “per accettazione” da parte dell’agente anche senza che il documento venga qualificato espressamente come “proposta”.

Ad esempio, spesso mi è capitato di vedere comunicazione dell’azienda che manda all’agente  “il nuovo allegato provvigioni” pregando l’agente di restituirlo firmato per accettazione. Anche questa è una proposta di variazione provvigioni (e non una variazione unilaterale) perchè, prevedendo la firma per accettazione, l’azienda sta subordinando la propria volontà all’accettazione da parte dell’agente.

Dal lato agente, l’agente che riceve una proposta di variazione o comunque un documento che preveda la sua firma per accettazione, non può “gridare allo scandalo” e comunicare all’azienda che la variazione è importante e quindi considerare risolto il contratto di agenzia per giusta causa. Con il solo ricevimento della “proposta” di variazione, infatti, l’agente non subisce ancora alcuna riduzione poichè egli rimane sempre libero di accettarla o meno.

Conseguentemente, una eventuale comunicazione di recesso da parte dell’agente per il solo fatto di aver ricevuto una “proposta” di variazione, potrà ben essere contestata dall’azienda e considerata come recesso “ordinario” con conseguente perdita delle indennità da parte dell’agente.

Con la sola proposta di variazione provvigioni l’agente non ha diritto di recedere per giusta causa

Se però l’azienda sceglie la via della proposta di variazione non dovrebbe attuare la variazione prima dell’accettazione espressa.

Se l’azienda sceglie la via della proposta di variazione, anzichè della variazione unilaterale, non deve attuare la variazione prima della accettazione

Qualora infatti, nonostante la mancata espressa accettazione, l’azienda decidesse comunque di attuare la riduzione, allora in questo caso l’agente potrebbe più fondatamente recedere per giusta causa, poichè l’azienda sta modificando il contratto senza il suo consenso e senza aver utilizzato la modalità della variazione unilaterale.

Quel che però è peggio, è che l’agente potrebbe anche non dir nulla a fronte dell’applicazione da parte dell’azienda della riduzione pur in assenza della accettazione. Potrebbe cioè decidere di andare avanti con il contratto e richiedere però poi il pagamento di tutte le differenze provvigionali rispetto al trattamento originario contando su una prescrizione piuttosto lunga (5 anni) (per conoscere tutti i termini di prescrizione dei diritti dell’agente puoi leggere qui)

Se ti stai chiedendo se il fatto che l’agente abbia lasciato fare l’azienda costituisca accettazione implicita, la risposta è che non vi è affatto alcun automatismo e che anzi vale il principio per cui il silenzio non è manifestazione di alcuna volontà, quindi l’azienda rimane esposta a grandi rischi.

Per tali motivi, se l’azienda è intenzionata ad applicare comunque la variazione e non è disposta ad attendere la firma per accettazione, il suggerimento è quello di utilizzare il modo della variazione unilaterale, senza prevedere alcuna fimra per accettazione, in modo, quantomeno, che non vi siano dubbi sul fatto che la variazione produca i propri effetti a prescindere dall’accettazione o meno da parete dell’agente.

Se sei una azienda e hai necessità di procedere ad una variazione provvigioni, o di zona o clienti, siamo a disposizione per valutare la modalità più opportuna da seguire per correre meno rischi possibili. Ci puoi contattare cliccando qui

Buon lavoro e buona giornata!

Avv. Angela Tassinari

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